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	<title>Commenti per iureconsultus.it</title>
	<link>http://iureconsultus.it</link>
	<description>Ricerca giuridica avanzata curata dallo Studio Legale SINGULANCE</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:13:22 +0000</pubDate>
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		<title>Commenti su COMUNIONE LEGALE ED ACQUISTO CON DENARO PERSONALE (PERVENUTO PER DONAZIONE O SUCCESSIONE O PARAFERNALE). di Massimiliano Caruso</title>
		<link>http://iureconsultus.it/2009/11/26/comunione-legale-ed-acquisto-con-denaro-personale-pervenuto-per-donazione-o-successione-o-parafernale/#comment-146</link>
		<dc:creator>Massimiliano Caruso</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 01:28:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://iureconsultus.it/2009/11/26/comunione-legale-ed-acquisto-con-denaro-personale-pervenuto-per-donazione-o-successione-o-parafernale/#comment-146</guid>
		<description>Chiedo scusa per il ritardo nella risposta: sono fuori sede per motivi di lavoro da qualche giorno.

Sono felice di esserle stato - in qualche modo - utile. 

Iureconsultus.it tra un paio di giorni chiude i battenti. Se vuole può continuare a seguirci su singulab.com (ed iscriversi alla nostra newsletter).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chiedo scusa per il ritardo nella risposta: sono fuori sede per motivi di lavoro da qualche giorno.</p>
<p>Sono felice di esserle stato - in qualche modo - utile. </p>
<p>Iureconsultus.it tra un paio di giorni chiude i battenti. Se vuole può continuare a seguirci su singulab.com (ed iscriversi alla nostra newsletter).</p>
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		<title>Commenti su COMUNIONE LEGALE ED ACQUISTO CON DENARO PERSONALE (PERVENUTO PER DONAZIONE O SUCCESSIONE O PARAFERNALE). di Giuseppe</title>
		<link>http://iureconsultus.it/2009/11/26/comunione-legale-ed-acquisto-con-denaro-personale-pervenuto-per-donazione-o-successione-o-parafernale/#comment-145</link>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:46:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://iureconsultus.it/2009/11/26/comunione-legale-ed-acquisto-con-denaro-personale-pervenuto-per-donazione-o-successione-o-parafernale/#comment-145</guid>
		<description>ho seguito il consiglio, mi so rivolto ad altri 4 Notai, i quali mi  hanno confermato che l'atto si può fare......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ho seguito il consiglio, mi so rivolto ad altri 4 Notai, i quali mi  hanno confermato che l&#8217;atto si può fare&#8230;&#8230;</p>
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		<title>Commenti su COMUNIONE LEGALE ED ACQUISTO CON DENARO PERSONALE (PERVENUTO PER DONAZIONE O SUCCESSIONE O PARAFERNALE). di Giuseppe</title>
		<link>http://iureconsultus.it/2009/11/26/comunione-legale-ed-acquisto-con-denaro-personale-pervenuto-per-donazione-o-successione-o-parafernale/#comment-144</link>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 21:06:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://iureconsultus.it/2009/11/26/comunione-legale-ed-acquisto-con-denaro-personale-pervenuto-per-donazione-o-successione-o-parafernale/#comment-144</guid>
		<description>Quindi tra le firme poste in calce bisognerebbe che sia presente anche la sua!
Dall'atto comunque è palese che il bene permutato sia pervenuto in donazione dalla madre.Infatti l'atto è unico donazione-permuta.
Si può fare un ulteriore atto da affiancare a l'atto di compravendita con il quale rassicurare il compratore???
Non so, "il venditore signor x si accolla tutti i rischi del caso... civili, penali ed amministrativi sul 50%???"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quindi tra le firme poste in calce bisognerebbe che sia presente anche la sua!<br />
Dall&#8217;atto comunque è palese che il bene permutato sia pervenuto in donazione dalla madre.Infatti l&#8217;atto è unico donazione-permuta.<br />
Si può fare un ulteriore atto da affiancare a l&#8217;atto di compravendita con il quale rassicurare il compratore???<br />
Non so, &#8220;il venditore signor x si accolla tutti i rischi del caso&#8230; civili, penali ed amministrativi sul 50%???&#8221;</p>
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		<title>Commenti su COMUNIONE LEGALE ED ACQUISTO CON DENARO PERSONALE (PERVENUTO PER DONAZIONE O SUCCESSIONE O PARAFERNALE). di Massimiliano Caruso</title>
		<link>http://iureconsultus.it/2009/11/26/comunione-legale-ed-acquisto-con-denaro-personale-pervenuto-per-donazione-o-successione-o-parafernale/#comment-143</link>
		<dc:creator>Massimiliano Caruso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 00:06:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://iureconsultus.it/2009/11/26/comunione-legale-ed-acquisto-con-denaro-personale-pervenuto-per-donazione-o-successione-o-parafernale/#comment-143</guid>
		<description>E' un piacere.
Non esiste una formula standard. 
Generalmente è del seguente tenore (o similare): "Tizia dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 179.2 c.c., che quanto oggetto del presente atto è escluso dalla comunione legale dei beni - regime patrimoniale attualmente vigente - trattandosi di bene personale, avendolo Tizio acquistato con i proventi derivanti dalla vendita del bene (descrizione), pervenutogli per successione (...)"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; un piacere.<br />
Non esiste una formula standard.<br />
Generalmente è del seguente tenore (o similare): &#8220;Tizia dichiara, ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 179.2 c.c., che quanto oggetto del presente atto è escluso dalla comunione legale dei beni - regime patrimoniale attualmente vigente - trattandosi di bene personale, avendolo Tizio acquistato con i proventi derivanti dalla vendita del bene (descrizione), pervenutogli per successione (&#8230;)&#8221;</p>
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		<title>Commenti su COMUNIONE LEGALE ED ACQUISTO CON DENARO PERSONALE (PERVENUTO PER DONAZIONE O SUCCESSIONE O PARAFERNALE). di Giuseppe</title>
		<link>http://iureconsultus.it/2009/11/26/comunione-legale-ed-acquisto-con-denaro-personale-pervenuto-per-donazione-o-successione-o-parafernale/#comment-142</link>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 23:46:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://iureconsultus.it/2009/11/26/comunione-legale-ed-acquisto-con-denaro-personale-pervenuto-per-donazione-o-successione-o-parafernale/#comment-142</guid>
		<description>Ringraziandoti infinitamente per le delucidazioni, vorrei farti un ultima domanda.
Qual'è la dicitura precisa che viene posta su di un atto per non far ricadere il bene in comunione??
Fino a questo momento non ne ho mai trovata nessuna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ringraziandoti infinitamente per le delucidazioni, vorrei farti un ultima domanda.<br />
Qual&#8217;è la dicitura precisa che viene posta su di un atto per non far ricadere il bene in comunione??<br />
Fino a questo momento non ne ho mai trovata nessuna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su COMUNIONE LEGALE ED ACQUISTO CON DENARO PERSONALE (PERVENUTO PER DONAZIONE O SUCCESSIONE O PARAFERNALE). di Massimiliano Caruso</title>
		<link>http://iureconsultus.it/2009/11/26/comunione-legale-ed-acquisto-con-denaro-personale-pervenuto-per-donazione-o-successione-o-parafernale/#comment-141</link>
		<dc:creator>Massimiliano Caruso</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 23:27:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://iureconsultus.it/2009/11/26/comunione-legale-ed-acquisto-con-denaro-personale-pervenuto-per-donazione-o-successione-o-parafernale/#comment-141</guid>
		<description>Purtroppo la dichiarazione di cui al 179 ult. co c.c. deve essere fatta nell'atto di acquisto/permuta. L'orientamento che ammette la possibilità di farla per atto separato e successivo è minoritaria (anche se non è una cosa campata in aria).

Alcune Cassazioni propendono, però, per la non necessità della dichiarazione, quando la personalità del bene sia "conclamata". Il notaio, ove se la sentisse di stipulare, potrebbe argomentare partendo da questi enunciati della Cassazione. Si tratta, però, di sentenze non consolidate e contrastanti sul punto, quindi il notaio non ha tutti i torti, dovendo perseguire la certezza giuridica.

Le sentenza a sezioni unite generalmente servono a risolvere contrasti giurisprudenziali precedenti, in modo da garantire un minimo di uniformità su specifiche questioni giuridiche.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Purtroppo la dichiarazione di cui al 179 ult. co c.c. deve essere fatta nell&#8217;atto di acquisto/permuta. L&#8217;orientamento che ammette la possibilità di farla per atto separato e successivo è minoritaria (anche se non è una cosa campata in aria).</p>
<p>Alcune Cassazioni propendono, però, per la non necessità della dichiarazione, quando la personalità del bene sia &#8220;conclamata&#8221;. Il notaio, ove se la sentisse di stipulare, potrebbe argomentare partendo da questi enunciati della Cassazione. Si tratta, però, di sentenze non consolidate e contrastanti sul punto, quindi il notaio non ha tutti i torti, dovendo perseguire la certezza giuridica.</p>
<p>Le sentenza a sezioni unite generalmente servono a risolvere contrasti giurisprudenziali precedenti, in modo da garantire un minimo di uniformità su specifiche questioni giuridiche.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su COMUNIONE LEGALE ED ACQUISTO CON DENARO PERSONALE (PERVENUTO PER DONAZIONE O SUCCESSIONE O PARAFERNALE). di Giuseppe</title>
		<link>http://iureconsultus.it/2009/11/26/comunione-legale-ed-acquisto-con-denaro-personale-pervenuto-per-donazione-o-successione-o-parafernale/#comment-140</link>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 23:14:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://iureconsultus.it/2009/11/26/comunione-legale-ed-acquisto-con-denaro-personale-pervenuto-per-donazione-o-successione-o-parafernale/#comment-140</guid>
		<description>Praticamente il notaio precedente non è stato tanto scrupoloso.. ha dimenticato questa benedetta dicitura.
Dicitura che il nuovo notaio cerca e che la Cassazione ritiene superflua.
Si può stipulare un ulteriore atto per 
garantire l'acquirente??
Non so,facendosi carico di qualsiasi inconveniente penale, civile ed amministrativo?

Che differenza sia ha tra le sentenze provenienti dalla cassazione sezioni unite e cassazione 1 e seconda sezione?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Praticamente il notaio precedente non è stato tanto scrupoloso.. ha dimenticato questa benedetta dicitura.<br />
Dicitura che il nuovo notaio cerca e che la Cassazione ritiene superflua.<br />
Si può stipulare un ulteriore atto per<br />
garantire l&#8217;acquirente??<br />
Non so,facendosi carico di qualsiasi inconveniente penale, civile ed amministrativo?</p>
<p>Che differenza sia ha tra le sentenze provenienti dalla cassazione sezioni unite e cassazione 1 e seconda sezione?</p>
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	</item>
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		<title>Commenti su COMUNIONE LEGALE ED ACQUISTO CON DENARO PERSONALE (PERVENUTO PER DONAZIONE O SUCCESSIONE O PARAFERNALE). di Massimiliano Caruso</title>
		<link>http://iureconsultus.it/2009/11/26/comunione-legale-ed-acquisto-con-denaro-personale-pervenuto-per-donazione-o-successione-o-parafernale/#comment-139</link>
		<dc:creator>Massimiliano Caruso</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 22:44:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://iureconsultus.it/2009/11/26/comunione-legale-ed-acquisto-con-denaro-personale-pervenuto-per-donazione-o-successione-o-parafernale/#comment-139</guid>
		<description>La Cassazione che lei cita è condivisibile.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La Cassazione che lei cita è condivisibile.</p>
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	</item>
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		<title>Commenti su COMUNIONE LEGALE ED ACQUISTO CON DENARO PERSONALE (PERVENUTO PER DONAZIONE O SUCCESSIONE O PARAFERNALE). di Massimiliano Caruso</title>
		<link>http://iureconsultus.it/2009/11/26/comunione-legale-ed-acquisto-con-denaro-personale-pervenuto-per-donazione-o-successione-o-parafernale/#comment-138</link>
		<dc:creator>Massimiliano Caruso</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 22:40:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://iureconsultus.it/2009/11/26/comunione-legale-ed-acquisto-con-denaro-personale-pervenuto-per-donazione-o-successione-o-parafernale/#comment-138</guid>
		<description>Se il notaio non vuole stipulare l'atto senza l'intervento del coniuge allora non ritiene il bene personale, ma ritiene sia caduto in comunione dei beni.

Personalmente sono di avviso contrario. L'art. 179 è chiarissimo sul punto. In regime di comunione legale il signor K ha ricevuto un terreno per donazione (quindi è indubbio che si tratti di bene personale ex art. 179.1 lett. b) che poi è stato permutato (nello specifico permuta di bene presente con bene futuro) con uno degli appartamenti (bene personale ex art. 179.1 lett. f). L'unica criticità potrebbe essere rappresentata dalla dichiarazione che il coniuge del signor X avrebbe dovuto fare, ai sensi dell'art. 179 ult. comma, nell'atto di permuta (il coniuge del signor X avrebbe dovuto riconoscere la natura personale degli appartamenti). Ciò è certamente avvenuto (se l'atto di permuta è stato stipulato da un notaio scrupoloso), per cui non ci sono motivi per ritenere il bene soggetto al regime di comunione legale. 

Il suggerimento che posso darle è di interpellare più notai.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se il notaio non vuole stipulare l&#8217;atto senza l&#8217;intervento del coniuge allora non ritiene il bene personale, ma ritiene sia caduto in comunione dei beni.</p>
<p>Personalmente sono di avviso contrario. L&#8217;art. 179 è chiarissimo sul punto. In regime di comunione legale il signor K ha ricevuto un terreno per donazione (quindi è indubbio che si tratti di bene personale ex art. 179.1 lett. b) che poi è stato permutato (nello specifico permuta di bene presente con bene futuro) con uno degli appartamenti (bene personale ex art. 179.1 lett. f). L&#8217;unica criticità potrebbe essere rappresentata dalla dichiarazione che il coniuge del signor X avrebbe dovuto fare, ai sensi dell&#8217;art. 179 ult. comma, nell&#8217;atto di permuta (il coniuge del signor X avrebbe dovuto riconoscere la natura personale degli appartamenti). Ciò è certamente avvenuto (se l&#8217;atto di permuta è stato stipulato da un notaio scrupoloso), per cui non ci sono motivi per ritenere il bene soggetto al regime di comunione legale. </p>
<p>Il suggerimento che posso darle è di interpellare più notai.</p>
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		<title>Commenti su COMUNIONE LEGALE ED ACQUISTO CON DENARO PERSONALE (PERVENUTO PER DONAZIONE O SUCCESSIONE O PARAFERNALE). di Giuseppe</title>
		<link>http://iureconsultus.it/2009/11/26/comunione-legale-ed-acquisto-con-denaro-personale-pervenuto-per-donazione-o-successione-o-parafernale/#comment-136</link>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 22:26:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://iureconsultus.it/2009/11/26/comunione-legale-ed-acquisto-con-denaro-personale-pervenuto-per-donazione-o-successione-o-parafernale/#comment-136</guid>
		<description>Volevo apportare un ulteriore commento sull'ultima risposta data in merito del ricavato della vendita.
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 1197/2006) ha stabilito che ?il denaro ottenuto a titolo di prezzo per l'alienazione di un bene personale rimane nella esclusiva disponibilità del coniuge alienante anche quando esso venga, come nella specie, dal medesimo coniuge depositato sul proprio conto corrente. Questa titolarità non muta in conseguenza della mera circostanza che il denaro sia stato accantonato sotto forma di deposito bancario, giacché il diritto di credito relativo al capitale non può considerarsi modificazione del capitale stesso, né d'altro canto configurabile come un acquisto nel senso indicato dall'art. 177, primo coma, lettera a), cod. civ., cioè come un'operazione finalizzata a determinare un mutamento effettivo nell'assetto patrimoniale del depositante?. 

Tratto da: Comunione legale e vendita di un bene personale 
(Fonte: StudioCataldi.it)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Volevo apportare un ulteriore commento sull&#8217;ultima risposta data in merito del ricavato della vendita.<br />
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 1197/2006) ha stabilito che ?il denaro ottenuto a titolo di prezzo per l&#8217;alienazione di un bene personale rimane nella esclusiva disponibilità del coniuge alienante anche quando esso venga, come nella specie, dal medesimo coniuge depositato sul proprio conto corrente. Questa titolarità non muta in conseguenza della mera circostanza che il denaro sia stato accantonato sotto forma di deposito bancario, giacché il diritto di credito relativo al capitale non può considerarsi modificazione del capitale stesso, né d&#8217;altro canto configurabile come un acquisto nel senso indicato dall&#8217;art. 177, primo coma, lettera a), cod. civ., cioè come un&#8217;operazione finalizzata a determinare un mutamento effettivo nell&#8217;assetto patrimoniale del depositante?. </p>
<p>Tratto da: Comunione legale e vendita di un bene personale<br />
(Fonte: StudioCataldi.it)</p>
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